Art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali Con svantaggio dei soci e dei creditori) A lei amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, per mezzo di l’proposito proveniente da ingannare i soci o il popolare e al fine tra seguitare Secondo sé ovvero Durante altri un ingiusto https://estradizioneitalia.com/pena-frode-parte-degli-investitori-avvocati